Art. 9.
(Soppressione dell'Ente italiano montagna).

      1. L'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le competenze dell'EIM sono demandate a un Segretariato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il funzionamento del Segretariato di cui al comma 1 è disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.